Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n.231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un sistema di responsabilità amministrativa a carico degli enti collettivi (società, persone giuridiche, enti collettivi non riconosciuti, associazioni, consorzi) per alcuni reati, tassativamente elencati (i cosiddetti reati presupposto), ove commessi nel loro interesse o vantaggio:
- da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi (c.d. soggetti apicali);
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali, se la commissione del reato sia stata possibile dall’omissione di vigilanza di questi ultimi.
Il D.Lgs. n.231/2001 stabilisce che l’ente non risponde del reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, il c.d. Modello 231.
L’applicazione di tale Modello Organizzativo è un obbligo normativo al quale S. Giuseppe SpA – Villa Giuseppina si è adeguata secondo i termini prescritti, anche per una migliore gestione dei processi e delle responsabilità aziendali