Una recente sentenza del tribunale lavoro di Roma sul tema della retta di degenza per i malati di Alzheimer ricoverati in RSA ha fatto notizia, soprattutto perché, contrariamente alle attese, il giudizio è stato sfavorevole all'ospite e al suo amministratore di sostegno, che chiedevano che il costo della retta alberghiera fosse messo a carico del servizio sanitario nazionale, vista la grave patologia del paziente.
Tramite questo collegamento è possibile scaricare il parere dell’Avv. Giuseppe De Marco, consulente di Villa Giuseppina.
Nell’ambito della collaborazione con l’avv. Giuseppe De Marco, pubblichiamo una interessante nota relativa alla riforma delle professioni sanitarie, nata come “Disegno di legge Lorenzin”, recentemente approvata dal Senato e in vigore dal 15 Febbraio 2018.
In particolare, tra i vari elementi di riforma della legge, assumono rilievo quelli concernenti le professioni sanitarie e la recente legge n. 24/17 (la cosiddetta ‘legge Gelli – Bianco’), che la nota qui scaricabile esamina in sintesi.
Il Consiglio di Stato conferma la decisione del Tar: tra i dati da considerare ai fini ISEE per la situazione reddituale vanno esclusi i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari percepiti dai soggetti portatori di disabilità.
Questi i passaggi rilevanti della sentenza n. 842 del 29 febbraio 2016, che dà ragione ai disabili e alle loro famiglie in merito al nuovo ISEE: l'indennità di accompagnamento non può essere conteggiata come reddito.
“Non è allora chi non veda che l’indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, né certo all’accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un’oggettiva ed ontologica (cioè indipendente da ogni eventuale o ulteriore prestazione assistenziale attiva) situazione d’inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale. Tali indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova già così com’è in uno svantaggio, al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest’ultimo ed a ristabilire una parità morale e competitiva. Essi non determinano infatti una "migliore" situazione economica del disabile rispetto al non disabile, al più mirando a colmare tal situazione di svantaggio subita da chi richiede la prestazione assistenziale, prima o anche in assenza di essa. Pertanto, la "capacità selettiva" dell’ISEE, se deve scriminare correttamente le posizioni diverse e trattare egualmente quelle uguali, allora non può compiere l’artificio di definire reddito un’indennità o un risarcimento, ma deve considerali per ciò che essi sono, perché posti a fronte di una condizione di disabilità grave e in sé non altrimenti rimediabile.
Per tirare le somme, deve il Collegio condividere l’affermazione degli appellanti incidentali quando dicono che "...ricomprendere tra i redditi i trattamenti... indennitari percepiti dai disabili significa allora considerare la disabilità alla stregua di una fonte di reddito - come se fosse un lavoro o un patrimonio - ed i trattamenti erogati dalle pubbliche amministrazioni, non un sostegno al disabile, ma una "remunerazione" del suo stato di invalidità... (dato)... oltremodo irragionevole... (oltre che)... in contrasto con l'art. 3 Cost....".
Avv. Giuseppe De Marco
Dovrebbe concludersi entro la primavera del 2016, l’iter parlamentare per l’approvazione del disegno di legge sulla responsabilità professionale dei medici e degli altri operatori sanitari. Queste le novità più importanti di cui si discute.
Per i medici, la novità riguarderà, probabilmente, la responsabilità civile e penale.
In ambito penale, verrà inserito nel codice penale il nuovo art.590 ter; esso prevede che la morte o la lesione della persona assistita sono imputabili solo in caso di colpa grave, che sarà comunque esclusa se il medico avrà rispettato le linee guida stilate da società scientifiche accreditate dal Ministero.
Quanto alla responsabilità civile, essa sarà di natura extracontrattuale per colui che esercita la professione sanitaria all’interno di una struttura sanitaria pubblica o privata o in rapporto di accreditamento con il SSN; spetterà dunque al paziente la prova del danno.
La principale novità riguarda, però, le strutture sanitarie. È prevista infatti la responsabilità contrattuale della struttura, pubblica o privata, che nell’adempimento delle proprie obbligazioni si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa. La disposizione suddetta si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria, nonché attraverso la telemedicina.
La differenza sostanziale tra responsabilità contrattuale (delle strutture) e extracontrattuale (dei medici) è la seguente: nella prima, spetta al paziente la sola dimostrazione del contratto, limitandosi a contestare l’inadempimento della controparte; è posta invece a carico della struttura la dimostrazione dell’avvenuto adempimento o del fatto che il danno non è imputabile a essa stessa. Nella seconda, invece, l’onere della prova spetta al paziente, che deve dimostrare appunto di aver subito un danno derivante dalla condotta del medico. Un’altra differenza riguarda il termine di prescrizione del diritto al risarcimento: di dieci anni per la responsabilità contrattuale delle strutture; di cinque anni per la responsabilità extracontrattuale del medico.
Tra le novità, anche la previsione del tentativo obbligatorio di conciliazione: prima dell’avvio di qualunque procedimento è obbligatorio il tentativo di conciliazione, mediante l’azione tecnico-preventiva affidata a un perito. Al tentativo deve partecipare anche la compagnia di assicurazione.
Infine, è prevista l’azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell’esercente la professione sanitaria, in caso di dolo o colpa grave.
Avv. Giuseppe De Marco
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (il Decreto) ha modificato le modalità di determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), vale a dire dello strumento con cui viene sinteticamente identificata la situazione economica di coloro che richiedono “prestazioni sociali agevolate”, tra le quali rientrano anche le prestazioni erogate dalle “residenze sanitarie assistenziali” (RSA).
In particolare, il calcolo e l’applicazione dell’ISEE sono necessari per stabilire chi ha diritto di accedere alle prestazioni sociali agevolate e se e in che misura i soggetti che vi hanno diritto devono sostenere i relativi costi.
Questo articolo si focalizza su una delle novità del Decreto che ha destato maggiore interesse: la componente aggiuntiva dell’ISEE di chi vuole beneficiare di prestazioni agevolate per l’accesso alle RSA.
In particolare, questa componente aggiuntiva dell’ISEE consente di individuare le reali capacità di contribuzione del beneficiario, tenendo conto della situazione economica di ciascuno dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare del beneficiario stesso. In altri termini, nel calcolo vengono considerati i redditi dei figli, anche quando essi non appartengono più al nucleo familiare del genitore.
Se però un giudice o i servizi sociali accertano l’estraneità del figlio rispetto al genitore-beneficiario in termini di rapporti affettivi ed economici, allora la componente aggiuntiva non è dovuta. È importante evidenziare che questa estraneità tra genitori e figli deve essere accertata da un soggetto terzo, quale appunto il giudice o i servizi sociali, non essendo possibile alcuna forma di autocertificazione al riguardo da parte dei genitori o dei figli.
Non esiste, dunque, una regola fissa per il calcolo della componente aggiuntiva dell’ISEE e, pertanto,la valutazione deve necessariamente essere effettuata caso per caso.
La componente aggiuntiva dipende infatti da elementi variabili quali, principalmente: (i) il numero di figli del beneficiario non inclusi nel suo nucleo familiare; (ii) la ricorrenza (con riguardo a uno o più di questi figli) di cause di esenzione dal calcolo della componente aggiuntiva; (iii) la situazione economica di questi figli (in questo caso l’ISEE da considerare per il calcolo della componente aggiuntiva è esclusivamente quello del figlio o della figlia, non quella del nucleo familiare al quale il figlio o la figlia ormai appartengono).
Si sottolinea che il calcolo della componente aggiuntiva dell’ISEE non comporta l’imposizione di alcun obbligo giuridicamente rilevante a carico dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare del beneficiario stesso: il fatto che i figli abbiano, con la propria situazione economica, determinato un incremento dell’ISEE del genitore non comporta– di per sé – che questi siano giuridicamente vincolati da alcun obbligo di pagamento.
In altri termini, il figlio Tizio non è giuridicamente tenuto a pagare per il padre Caio una quota della, o l’intera, prestazione erogata a favore di Caio da una RSA per il solo fatto di aver contribuito, con la sua (di Tizio) situazione economica, a incrementare il valore dell’ISEE del padre Caio. Il figlio Tizio è però tenuto a comunicare i propri dati a chi è incaricato di calcolare l’ISEE (il Comune) perché venga accertato se con la sua (di Tizio) situazione economica il valore dell’ISEE del padre Caio è più elevato.
Il beneficiario delle prestazioni, nell’esempio il padre Caio, è, e resta anche con il Decreto, l’unico soggetto giuridicamente obbligato al pagamento delle prestazioni per la quota-parte di sua spettanza. Di conseguenza, se le RSA dovessero risentire di un’eventuale riduzione della platea di utenti legittimati a usufruire della compartecipazione comunale per il pagamento della quota a loro carico, esse dovranno comunque pretendere il pagamento della quota di spettanza dell’utente direttamente ed esclusivamente da quest’ultimo, non avendo, per legge, alcuna azione diretta nei confronti dei figli degli utenti per il recupero delle somme, in ipotesi, non pagate dagli utenti stessi, salvo che i figli abbiano volontariamente assunto obblighi di questo genere nei confronti delle RSA mediante la sottoscrizione di appositi contratti.
In base alla normativa regionale vigente (D.G.R. 98/2007, D.G.R. 173/2008, D.G.R. 933/2014), la diaria giornaliera per l’ospitalità in RSA è ripartita nel modo seguente:
Accesso al contributo di integrazione della retta per l’utente
Hanno diritto al contributo comunale gli utenti RSA che hanno un reddito annuale ISEE pari a un importo non superiore a € 13.000,00, calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, sulle prestazioni socio-sanitarie.
Attualmente è ancora in corso il periodo di transizione e sperimentazione per il passaggio dal vecchio al nuovo ISEE. La DGR 933/2014 ha stabilito, dopo l’emanazione del decreto 159/2013 sopra descritto, un periodo di sperimentazione della durata di un anno, anche al fine di valutare gli effetti dell’applicazione del suddetto decreto sull’ampiezza della platea dei beneficiari nei Comuni interessati al contributo regionale; durante questo periodo “rimangono invariate le disposizioni regionali disciplinanti i criteri e le modalità di compartecipazione dell’utenza ai costi concernenti la quota sociale e, in particolare, la soglia della situazione economica equivalente per l’accesso alla compartecipazione comunale”. L’ISEE però deve essere calcolato secondo le nuove regole del Decreto. Al termine del periodo di sperimentazione, la Giunta regionale provvederà all’adozione del provvedimento con il quale verranno stabiliti nuovi criteri e nuove modalità per la compartecipazione dell’utenza, nonché la soglia della situazione economica equivalente.
In ragione della situazione di incertezza che si è venuta a creare con l’emanazione delle nuove regole sull’ISEE, la sede regionale dell’AIOP Lazio ha aperto un tavolo di confronto con la Consulta nazionale dei CAF, allo scopo di agevolare la corretta applicazione di queste nuove regole.
In particolare, si dovrebbe arrivare alla predisposizione di linee-guida operative, da inviare alle strutture associate e agli stessi CAF presenti sul territorio, per rendere più chiara la procedura per il rilascio del nuovo ISEE, nell’interesse sia degli ospiti delle RSA associate, o dei loro familiari, che richiedono la valutazione economica, sia delle stesse RSA.
In ogni caso, resta fermo che le RSA non sono tenute ad alcun adempimento con riguardo al (ri)calcolo dell’ISEE secondo le regole contenute nel Decreto, perché questo calcolo spetta per legge al Comune. Le RSA possono farsi parte diligente nell’illustrare agli utenti le nuove regole, fornendo loro, se del caso, assistenza in termini di chiarimenti circa gli obblighi previsti dalla legge e i soggetti ai quali rivolgersi per ottemperare a questi obblighi.