Dovrebbe concludersi entro la primavera del 2016, l’iter parlamentare per l’approvazione del disegno di legge sulla responsabilità professionale dei medici e degli altri operatori sanitari. Queste le novità più importanti di cui si discute.
Per i medici, la novità riguarderà, probabilmente, la responsabilità civile e penale.
In ambito penale, verrà inserito nel codice penale il nuovo art.590 ter; esso prevede che la morte o la lesione della persona assistita sono imputabili solo in caso di colpa grave, che sarà comunque esclusa se il medico avrà rispettato le linee guida stilate da società scientifiche accreditate dal Ministero.
Quanto alla responsabilità civile, essa sarà di natura extracontrattuale per colui che esercita la professione sanitaria all’interno di una struttura sanitaria pubblica o privata o in rapporto di accreditamento con il SSN; spetterà dunque al paziente la prova del danno.
La principale novità riguarda, però, le strutture sanitarie. È prevista infatti la responsabilità contrattuale della struttura, pubblica o privata, che nell’adempimento delle proprie obbligazioni si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa. La disposizione suddetta si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria, nonché attraverso la telemedicina.
La differenza sostanziale tra responsabilità contrattuale (delle strutture) e extracontrattuale (dei medici) è la seguente: nella prima, spetta al paziente la sola dimostrazione del contratto, limitandosi a contestare l’inadempimento della controparte; è posta invece a carico della struttura la dimostrazione dell’avvenuto adempimento o del fatto che il danno non è imputabile a essa stessa. Nella seconda, invece, l’onere della prova spetta al paziente, che deve dimostrare appunto di aver subito un danno derivante dalla condotta del medico. Un’altra differenza riguarda il termine di prescrizione del diritto al risarcimento: di dieci anni per la responsabilità contrattuale delle strutture; di cinque anni per la responsabilità extracontrattuale del medico.
Tra le novità, anche la previsione del tentativo obbligatorio di conciliazione: prima dell’avvio di qualunque procedimento è obbligatorio il tentativo di conciliazione, mediante l’azione tecnico-preventiva affidata a un perito. Al tentativo deve partecipare anche la compagnia di assicurazione.
Infine, è prevista l’azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell’esercente la professione sanitaria, in caso di dolo o colpa grave.
Avv. Giuseppe De Marco