Il Consiglio di Stato conferma la decisione del Tar: tra i dati da considerare ai fini ISEE per la situazione reddituale vanno esclusi i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari percepiti dai soggetti portatori di disabilità.
Questi i passaggi rilevanti della sentenza n. 842 del 29 febbraio 2016, che dà ragione ai disabili e alle loro famiglie in merito al nuovo ISEE: l'indennità di accompagnamento non può essere conteggiata come reddito.
“Non è allora chi non veda che l’indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, né certo all’accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un’oggettiva ed ontologica (cioè indipendente da ogni eventuale o ulteriore prestazione assistenziale attiva) situazione d’inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale. Tali indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova già così com’è in uno svantaggio, al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest’ultimo ed a ristabilire una parità morale e competitiva. Essi non determinano infatti una "migliore" situazione economica del disabile rispetto al non disabile, al più mirando a colmare tal situazione di svantaggio subita da chi richiede la prestazione assistenziale, prima o anche in assenza di essa. Pertanto, la "capacità selettiva" dell’ISEE, se deve scriminare correttamente le posizioni diverse e trattare egualmente quelle uguali, allora non può compiere l’artificio di definire reddito un’indennità o un risarcimento, ma deve considerali per ciò che essi sono, perché posti a fronte di una condizione di disabilità grave e in sé non altrimenti rimediabile.
Per tirare le somme, deve il Collegio condividere l’affermazione degli appellanti incidentali quando dicono che "...ricomprendere tra i redditi i trattamenti... indennitari percepiti dai disabili significa allora considerare la disabilità alla stregua di una fonte di reddito - come se fosse un lavoro o un patrimonio - ed i trattamenti erogati dalle pubbliche amministrazioni, non un sostegno al disabile, ma una "remunerazione" del suo stato di invalidità... (dato)... oltremodo irragionevole... (oltre che)... in contrasto con l'art. 3 Cost....".
Avv. Giuseppe De Marco