Consiglio di Stato, sez. III, 3 agosto 2015 n.3806
“Il Consorzio ha chiesto l'accertamento del proprio diritto-dovere di garantire le prestazioni assistenziali a tutti i pazienti ammessi, sino a quando gli stessi mantengano i requisiti di ammissione e non venga accertato dalla ASL che siano dimissibili. Vale a dire, sotto il profilo patrimoniale, l'accertamento dell'obbligo della ASL di remunerare i ricoveri che, nelle more di una nuova valutazione da parte della ASL, si protraggano oltre la scadenza dell'originaria ammissione.
Fino a che la ASL (UVM) non compie la verifica, la r.s.a. non è abilitata a sostituirsi alla ASL (UVM) nel valutare le condizioni e le esigenze del paziente. Se, salvo specifica contraria prescrizione, può presumersi che un prolungamento del ricovero e del trattamento non comportino danni, ma vantaggi per il paziente, non può invece presumersi altrettanto per una dimissione decisa da parte della r.s.a. unilateralmente (senza una decisione ed assunzione di responsabilità del paziente e dei famigliari). Peraltro, una simile decisione, in mancanza della possibilità o della disponibilità della famiglia a prendersi cura del paziente, o di un'autorizzazione al ricovero presso una diversa struttura o al ricorso all'assistenza domiciliare, equivarrebbe davvero a mettere il paziente "in mezzo ad una strada" (con ogni intuibile conseguenza giuridica, a tacere della distonia rispetto ad elementari regole di solidarietà).
In estrema sintesi, la scelta tra le due opzioni applicative - alla scadenza del piano assistenziale, è l'eventuale proroga del trattamento, oppure è la dimissione del paziente, che richiede, per poter essere legittimamente disposta, una nuova determinazione dell'UVM - deve essere risolta a favore della seconda, per le considerazioni esposte, derivanti dalle primarie esigenze di tutela del paziente.
Va dunque affermato l'obbligo della ASL (UVM) di procedere alla verifica, in prossimità della scadenza del PAI e con anticipo adeguato a consentire che la eventuale dimissione del paziente avvenga in modo tempestivo e proficuo, secondo la destinazione consona alla sua attuale condizione. La misura di tale anticipazione temporale potrà essere disciplinata mediante un'integrazione dell'accordo contrattuale, con riferimento alle diverse situazioni e sulla base dello scambio di informazioni a ciò finalizzate. Fermo restando che, in mancanza di tempestiva verifica, il tempo trascorso fino alla dimissione concordata dovrà ritenersi compreso in quello autorizzato e soggetto a remunerazione”.
Curato da:
AVV. GIUSEPPE DE MARCO